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Iperammortamento 2026: quanto si risparmia su macchinari, software e fotovoltaico (e perché non vale per l'IRAP)

Aggiornato il · di Redazione Bandi Radar – contenuti verificati da un dottore commercialista iscritto all'Albo · 18 min di lettura

Un macchinario 4.0 da 200.000 euro vale circa 86.400 euro di IRES in meno. Beni e software ammessi dagli allegati IV e V, il nodo cloud/SaaS, perché l'IRAP non si riduce e i passi sul GSE.

Informazioni verificate sulle fonti ufficiali il 07/10/2026.

Compri un macchinario 4.0 interconnesso da 200.000 euro? Con l'iperammortamento puoi dedurre dal reddito, oltre ai 200.000 euro del costo, altri 360.000 euro (il 180%). Per una srl in utile sono circa 86.400 euro di IRES in meno, il 43,2% della spesa, recuperati in dichiarazione a quote negli anni di ammortamento, a partire dall'anno in cui il bene funziona e comunichi al GSE di aver completato l'investimento. Non arrivano soldi e non c'è nulla da compensare in F24: paghi meno imposte, anno dopo anno. Lo stesso vale per software industriali, robot, magazzini automatici, server per l'intelligenza artificiale e impianti fotovoltaici in autoconsumo. L'IRAP invece non si riduce: lo spieghiamo più sotto con i numeri.

Come funziona in breve

L'iperammortamento è la misura principale del Nuovo Piano Transizione 5.0. È una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi, che vale solo per le imposte sui redditi (IRES per le società di capitali, IRPEF per ditte individuali e società di persone). La parte in più si deduce "fuori bilancio" (deduzione extracontabile), sia sulle quote di ammortamento sia sui canoni di leasing.

La maggiorazione si calcola per scaglioni sugli investimenti completati in ciascun anno:

  • +180% per la parte fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per la parte oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • +50% per la parte oltre 10 e fino a 20 milioni;
  • oltre 20 milioni nessuna maggiorazione.

Vale per gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A differenza della vecchia Transizione 5.0, non serve dimostrare un risparmio di energia. La gestiscono MIMIT e MEF, con la procedura sulla piattaforma del GSE.

A chi conviene

Conviene a qualunque impresa con reddito d'impresa tassabile che investe in beni 4.0 o in un impianto a fonti rinnovabili per l'autoconsumo: manifattura, logistica, artigiani strutturati, agroalimentare, ma anche commercio e turismo quando comprano beni dell'elenco ufficiale (ad esempio sistemi di self-checkout o totem interattivi collegati al gestionale) o installano fotovoltaico.

Il vantaggio è tanto più alto quanto più l'impresa è in utile: senza imposte da pagare non c'è nulla da ridurre. Per le ditte individuali e le società di persone conta l'aliquota IRPEF del titolare o dei soci, che può arrivare al 43% più le addizionali: in quel caso il risparmio può superare il 43% della spesa.

Cosa si può comprare: gli allegati ufficiali

I beni ammessi sono elencati in due allegati della Legge di bilancio 2026, che prendono il posto dei vecchi allegati A e B dell'Industria 4.0:

  • allegato IV: beni materiali (macchinari, impianti, sistemi di qualità, dispositivi per la sicurezza, hardware per dati e reti);
  • allegato V: beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni, algoritmi).

Dove leggerli:

La pagina del MIMIT e il decreto attuativo rimandano agli allegati della legge, ma non li pubblicano in un file separato: il testo da usare è quello di Normattiva o della Gazzetta.

Tutti i beni devono essere nuovi, destinati a strutture produttive in Italia e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Dal DL 38/2026 non serve più che siano prodotti nell'Unione europea.

Esempi di beni materiali (allegato IV)

  • Macchine controllate da CNC o PLC: torni e centri di lavoro, macchine laser, plasma e waterjet, presse, piegatrici, macchine per saldare e assemblare, per il confezionamento e l'imballaggio, stampanti 3D industriali, robot e robot collaborativi.
  • Movimentazione e magazzino: AGV, sistemi di sollevamento automatizzati, magazzini automatici interconnessi al gestionale di fabbrica.
  • Qualità e sostenibilità: macchine di misura a coordinate, sistemi di visione anche con intelligenza artificiale per scartare i pezzi difettosi, tracciabilità dei lotti con RFID, sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi di energia e acqua, filtri e impianti di recupero con allarmi integrati.
  • Ergonomia e sicurezza: postazioni regolabili in automatico, esoscheletri, visori di realtà aumentata, interfacce uomo-macchina intelligenti, e anche totem interattivi, camerini digitali, casse self-checkout e vetrine interconnesse collegati ai gestionali.
  • Hardware per dati e reti (novità): server GPU e cluster di calcolo per l'intelligenza artificiale, workstation per il machine learning, edge computing e gateway IoT, storage aziendale per big data, reti 5G private, Wi-Fi industriale, switch e router industriali, firewall industriali, sistemi di backup e disaster recovery della fabbrica. Devono servire a far girare software dell'allegato V o a collegare i beni 4.0.
  • Ammodernamento di macchine esistenti: sensori, componenti e azionamenti intelligenti per interconnettere e controllare in automatico impianti già presenti (revamping).

Cosa non rientra, per espressa esclusione dell'allegato: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner e periferiche da ufficio, router domestici o da piccolo ufficio, archivi di uso personale, beni per attività amministrative, contabili o di office automation. Restano fuori anche i beni usati e, in generale, camion e furgoni, che non compaiono negli elenchi.

Focus software: cosa è ammesso (allegato V)

L'allegato V è stato molto ampliato rispetto all'Industria 4.0. Esempi di software ammessi, se acquistati e interconnessi:

  • progettazione e prodotto: CAD/CAM con modellazione 3D e simulazione, PLM e PDM, digital twin, realtà aumentata e virtuale;
  • gestione della produzione: MES, SCADA, CMMS per la manutenzione, software di pianificazione e instradamento della produzione, gestione della qualità, controllo delle macchine anche via cloud;
  • logistica e filiera: software di logistica di fabbrica, movimentazione e spedizioni, gestione della supply chain anche per il drop-shipping dell'e-commerce;
  • dati e analisi: industrial analytics e big data dai sensori IoT, process mining, data spaces e integrazione tra sistemi IT e OT, piattaforme low-code e no-code per app industriali e dashboard;
  • intelligenza artificiale: machine learning per la qualità e la manutenzione predittiva, IA generativa e modelli linguistici (LLM) per documentazione tecnica, codice e supporto alle decisioni, agenti di IA che eseguono flussi di lavoro, piattaforme MLOps;
  • energia e sostenibilità: sistemi EMS per gestire consumi, fotovoltaico e accumuli, calcolo della carbon footprint e analisi LCA, gestione ESG, passaporto digitale del prodotto, economia circolare;
  • cybersecurity: software di protezione di reti, dati, macchine e impianti, con monitoraggio continuo, rilevamento anomalie e risposta automatica.

Il gestionale (ERP) rientra? Solo in parte. L'allegato V non elenca il gestionale amministrativo-contabile: la contabilità, la fatturazione o le paghe non sono ammesse. I moduli che gestiscono la produzione, la logistica o la catena di fornitura possono rientrare nelle voci viste sopra: il perito deve confermarlo modulo per modulo.

Il cloud e il SaaS contano? Bisogna distinguere. L'allegato V ammette anche i software che funzionano in cloud (ad esempio la voce sul cloud computing a supporto della produzione e della supply chain). Ma la maggiorazione si applica solo al costo di acquisto ammortizzabile o ai canoni di leasing: un abbonamento SaaS è un costo di gestione che si deduce anno per anno, non si ammortizza, quindi non c'è una base su cui applicare il 180%. Le vecchie regole dell'Industria 4.0 (dal 2018) avevano una norma apposita per i servizi cloud; la Legge di bilancio 2026 e il decreto attuativo non la ripropongono. In pratica: una licenza acquistata e iscritta tra le immobilizzazioni (anche se il programma gira in cloud) può rientrare; un canone di abbonamento no. Su questo punto non ci sono ancora chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate: conviene impostare il contratto con il fornitore prima di firmarlo.

Impianti per l'energia rinnovabile in autoconsumo

Rientrano anche i beni per produrre energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, anche a distanza: gruppi di generazione, trasformatori e misuratori, impianti termici per il calore di processo elettrificato, servizi ausiliari e sistemi di accumulo. Tre paletti: produzione massima pari al 105% del fabbisogno della struttura produttiva; costi massimi in euro per kW fissati nell'allegato 1 al decreto attuativo; per il fotovoltaico solo moduli iscritti al registro ENEA nelle lettere b e c (prodotti nell'Unione europea).

Quanto vale

Il calcolo per una società di capitali è: maggiorazione x IRES 24%.

  • primo scaglione: 180% x 24% = 43,2% della spesa;
  • secondo scaglione: 100% x 24% = 24%;
  • terzo scaglione: 50% x 24% = 12%.

Se un'impresa investe 5 milioni in un anno: sui primi 2,5 milioni la maggiorazione è di 4,5 milioni (180%), sui successivi 2,5 milioni di 2,5 milioni (100%). Totale 7 milioni di deduzioni in più, circa 1.680.000 euro di IRES in meno negli anni.

Avvertenze:

  • il risparmio è distribuito sugli anni di ammortamento (secondo i coefficienti fiscali del bene) o di durata del leasing, quindi il suo valore attuale è un po' più basso;
  • se sullo stesso bene ricevi un contributo a fondo perduto, la maggiorazione si calcola sul costo al netto del contributo;
  • l'acconto delle imposte per il 2026 si calcola senza tenere conto dell'iperammortamento: il beneficio si vede in dichiarazione e nel saldo.

L'iperammortamento riduce anche l'IRAP?

No. Le fonti ufficiali sono concordi:

  • la norma dice che il costo è maggiorato "ai fini delle imposte sui redditi", "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria" (L. 199/2025, art. 1, comma 427; stessa formula nell'art. 364 del nuovo TUIR);
  • il decreto attuativo MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, all'art. 4, ripete che la maggiorazione "rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi";
  • l'IRAP non è un'imposta sui redditi: si calcola sul valore della produzione con regole proprie (D.Lgs. 446/1997), partendo dai valori di bilancio, dove la maggiorazione non compare perché è extracontabile;
  • per il super e iper ammortamento del 2016-2018, scritti con la stessa formula, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero avevano chiarito che la maggiorazione "non produce effetti ai fini dell'IRAP", nemmeno per chi calcola l'IRAP con le regole delle imposte sui redditi (Circolare 4/E del 30/03/2017, paragrafo 5.1). Per l'iperammortamento 2026 non risultano ancora circolari dell'Agenzia, ma il testo della norma non lascia spazio a una lettura diversa.

Attenzione a non confondere: l'ammortamento normale del bene (il costo effettivo) resta deducibile anche ai fini IRAP, come per qualunque bene strumentale. È solo la parte in più dell'iperammortamento che per l'IRAP non conta.

Esempio. Una srl compra il macchinario da 200.000 euro dell'inizio. Per semplicità ipotizziamo un ammortamento in 5 anni (40.000 euro l'anno) e l'IRAP ordinaria al 3,9%.

  • IRES: ogni anno deduce 40.000 euro di ammortamento normale più 72.000 euro di maggiorazione (360.000 / 5). La maggiorazione vale 72.000 x 24% = 17.280 euro l'anno, 86.400 euro in cinque anni.
  • IRAP: deduce solo i 40.000 euro di ammortamento normale (1.560 euro l'anno di IRAP in meno, come per qualsiasi acquisto). I 72.000 euro di maggiorazione non si deducono.
  • Se la maggiorazione valesse anche per l'IRAP, l'impresa risparmierebbe altri 2.808 euro l'anno (72.000 x 3,9%), cioè 14.040 euro in cinque anni. Questo risparmio non esiste: nei piani di rientro dell'investimento va lasciato fuori.

Esempi per tipo di impresa

Numeri indicativi, calcolati con le regole viste sopra, per imprese in utile.

Manifattura PMI con capannone

Interesse alto. Linea di produzione interconnessa da 1.200.000 euro più fotovoltaico in autoconsumo da 400 kW per 500.000 euro: 1.700.000 euro, tutto nel primo scaglione. Maggiorazione di 3.060.000 euro, circa 734.400 euro di IRES in meno negli anni. Sulle stesse spese niente Conto Termico.

Logistica e trasporti

Interesse alto. Magazzino automatico interconnesso al gestionale, AGV e software di gestione della logistica per 800.000 euro (magazzini automatici e software di logistica sono negli allegati): circa 345.600 euro di IRES in meno. Fotovoltaico sui tetti ammesso entro il 105% del fabbisogno di ciascuna struttura. Camion e furgoni non sono beni 4.0.

Artigiano, laboratorio

Interesse alto. Centro di lavoro a controllo numerico interconnesso da 150.000 euro: per una srl circa 64.800 euro di IRES in meno; per una ditta individuale o una snc conta l'aliquota IRPEF del titolare, e il risparmio può essere più alto. Perizia e certificazione hanno un costo quasi fisso, che pesa di più sugli investimenti piccoli.

Bar, ristorante, hotel

Interesse medio. Un hotel installa 50 kW di fotovoltaico in autoconsumo per 60.000 euro: circa 25.900 euro di IRES in meno. Le attrezzature da cucina contano solo se rientrano nell'allegato IV e sono interconnesse: da verificare con il perito.

Azienda agricola o agroalimentare

Interesse medio. Una società agricola che tassa sul bilancio compra un trattore con guida satellitare e raccolta dati interconnessa da 150.000 euro: circa 64.800 euro di imposte in meno. Per chi paga sul reddito catastale il beneficio di fatto è zero (vedi più sotto). La perizia la può firmare un agronomo.

Negozio, commercio al dettaglio

Interesse basso o medio. Casse self-checkout, totem e vetrine interconnesse al gestionale sono ora nell'allegato IV: 40.000 euro valgono circa 17.280 euro di IRES in meno per una srl. In alternativa il fotovoltaico in autoconsumo. Perizia e comunicazioni al GSE riducono il vantaggio netto sugli importi piccoli.

Software house, impresa digitale, servizi

Interesse medio. Licenze acquistate di software dell'allegato V usati nella propria attività (ad esempio una piattaforma di IA generativa o di cybersecurity) e server GPU per 100.000 euro: circa 43.200 euro di IRES in meno, solo con utili tassabili. Gli abbonamenti SaaS non rientrano. Computer e programmi da ufficio sono esclusi. Per una startup ancora in perdita conta di più il credito d'imposta ricerca e sviluppo, che si usa in F24.

Come si ottiene, passo per passo

Tutto si fa sulla piattaforma del GSE (Area Clienti, accesso con SPID o CIE), con una pratica per ogni struttura produttiva.

  1. Comunicazione preventiva: beni, importi e data prevista di interconnessione o entrata in funzione (piattaforma aperta dal 12/06/2026).
  2. Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con acconti pagati pari almeno al 20% del costo di ogni bene e i dati delle fatture (dal 21/07/2026). Per il leasing bastano contratto e ordine della società di leasing.
  3. Comunicazione di completamento: a investimento completato e interconnesso, e comunque entro il 15/11/2028, attestando di avere perizia tecnica e certificazione contabile.
  4. Comunicazioni annuali fino alla fine della fruizione: entro il 20 gennaio (investimenti e previsione di utilizzo) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento).

Il GSE risponde entro 10 giorni; le eventuali integrazioni vanno inviate entro 10 giorni. Modelli e termini sono nel decreto direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026.

Quando si usa il beneficio. La maggiorazione conta dal periodo d'imposta in cui invii la comunicazione di completamento, se il bene è entrato in funzione nello stesso periodo e dopo l'esito positivo del GSE (art. 4 del decreto attuativo). Da lì si applica in dichiarazione anno per anno, per tutta la durata dell'ammortamento o del leasing.

Si può sommare ad altri aiuti?

In generale sì: con il credito d'imposta ZES unica, la Nuova Sabatini, i bandi regionali FESR, gli aiuti de minimis. Le condizioni sono due: gli aiuti non devono coprire le stesse quote di costo e il totale non deve superare il costo sostenuto. La base dell'iperammortamento si calcola al netto dei contributi ricevuti per gli stessi costi: con un bando a fondo perduto sullo stesso macchinario, la maggiorazione si calcola solo sulla parte non coperta.

Sulla Nuova Sabatini resta un dubbio: se il suo contributo vada sottratto dalla base. La scelta prudente è sottrarlo. Secondo i commentatori, essendo una misura fiscale generale, l'iperammortamento non è un aiuto di Stato e non consuma i massimali europei: in attesa di chiarimenti ufficiali è un punto da verificare.

Non si cumula:

  • con i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 già usati sugli stessi investimenti (lo esclude la norma);
  • con il Conto Termico 3.0 sulle stesse spese, secondo il GSE.

Errori frequenti e attenzioni

  • Dimenticare la perizia. Per ogni bene serve una perizia tecnica asseverata, senza soglie minime di importo, di un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo o di un ente di certificazione accreditato (per l'agricolo anche un agronomo). Deve provare che il bene è negli allegati e che è interconnesso.
  • Dimenticare la certificazione contabile di un revisore legale.
  • Non interconnettere il bene in tempo: senza interconnessione, niente beneficio.
  • Sbagliare una scadenza: i termini delle comunicazioni sono perentori.
  • Firmare un abbonamento SaaS pensando che valga: serve una licenza acquistata e ammortizzabile.
  • Contare il risparmio IRAP nel piano dell'investimento: non c'è.
  • Comprare usato: sono ammessi solo beni nuovi.
  • Vendere il bene o spostarlo all'estero durante la fruizione: si perdono le quote residue, a meno di sostituirlo nello stesso anno con un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori.
  • Sottovalutare i costi fissi: perizia e certificazione pesano di più sugli investimenti piccoli.

La norma non fissa un tetto di spesa per l'insieme delle imprese: il MEF controlla l'andamento dei costi e, se superano le previsioni, il Ministro può intervenire con le procedure di legge.

Chi è escluso

Lo dice la norma (L. 199/2025, art. 1, comma 428; dal 2027 art. 364 del nuovo TUIR):

  • imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità o altre procedure concorsuali, o con un procedimento in corso per una di queste situazioni;
  • imprese con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  • chi non rispetta le norme sulla sicurezza sul lavoro o non è in regola con i contributi dei lavoratori.

Restano poi fuori, perché la misura riguarda solo chi ha reddito d'impresa e deduce gli ammortamenti:

  • professionisti e lavoratori autonomi (reddito di lavoro autonomo);
  • chi è nel regime forfettario, che non deduce i costi effettivi;
  • le imprese agricole a reddito catastale, per lo stesso motivo.

Infine, un'impresa in perdita non ha imposte da ridurre: il beneficio si sposta negli anni successivi oppure, in pratica, si perde (come funziona il riporto delle perdite va verificato con il commercialista).

Domande frequenti

L'iperammortamento è un contributo a fondo perduto?

No. È una maggiorazione del costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi: l'impresa paga meno IRES o IRPEF negli anni di ammortamento. Non arriva denaro e non si usa in F24.

Quanto si risparmia su un macchinario da 200.000 euro?

Per una srl in utile circa 86.400 euro di IRES (360.000 euro di maggiorazione x 24%), distribuiti sugli anni di ammortamento. Per ditte individuali e società di persone dipende dall'aliquota IRPEF del titolare o dei soci.

Riduce anche l'IRAP?

No. La norma e il decreto attuativo limitano la maggiorazione alle imposte sui redditi, e per le misure analoghe del passato l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non ha effetti sull'IRAP (Circolare 4/E/2017). Resta deducibile ai fini IRAP solo l'ammortamento normale del bene.

Il software in abbonamento (SaaS) è ammesso?

No, secondo il testo della norma: la maggiorazione si applica al costo di acquisto ammortizzabile o ai canoni di leasing, e un abbonamento non si ammortizza. Rientrano le licenze acquistate di software elencati nell'allegato V, anche se funzionano in cloud. Mancano ancora chiarimenti ufficiali.

Il gestionale aziendale rientra?

Solo i moduli che gestiscono produzione, logistica o filiera, se corrispondono alle voci dell'allegato V e sono interconnessi. Contabilità, fatturazione e paghe no.

Computer e stampanti per l'ufficio sono ammessi?

No: l'allegato IV esclude espressamente pc, notebook, tablet, stampanti, scanner e i beni per attività amministrative e contabili. Sono ammessi invece server GPU, edge computing, reti 5G private e firewall industriali al servizio della produzione.

Devo dimostrare un risparmio energetico?

No. A differenza della vecchia Transizione 5.0, non c'è alcun requisito di riduzione dei consumi.

Posso comprare in leasing?

Sì. La maggiorazione si applica anche ai canoni di leasing; nella comunicazione di conferma bastano contratto e ordine della società di leasing.

I beni devono essere prodotti in Europa?

Per i beni 4.0 non più: il DL 38/2026 ha eliminato il vincolo. Per il fotovoltaico servono moduli iscritti al registro ENEA nelle lettere b e c, cioè prodotti nell'Unione europea.

Posso usare anche il Conto Termico sullo stesso impianto?

No, secondo il GSE non sono cumulabili sulle stesse spese: bisogna scegliere.

Entro quando devo completare l'investimento?

Gli investimenti vanno completati entro il 30/09/2028 e la comunicazione di completamento va inviata entro il 15/11/2028, con il bene interconnesso o entrato in funzione, perizia e certificazione contabile.

Norme di riferimento

Pagine ufficiali: MIMIT - Nuovo Piano Transizione 5.0, iperammortamento e GSE - Nuovo Piano Transizione 5.0.

Fonti ufficiali

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