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Credito d'imposta ZES unica 2026: quanto vale, cosa finanzia (software escluso), tasse e uso in F24
Aggiornato il · di Redazione bandinQiaro – revisionato da un dottore commercialista · 17 min di lettura
Credito ZES unica 2026: fino al 60-70% della spesa in macchinari, impianti e immobili al Sud, nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo, ridotto dal riparto. Esempi in euro, software escluso, tassazione, cumulo e scadenze 2026-2027.
Una piccola impresa in Campania che spende 500.000 euro in macchinari nuovi per una nuova linea produttiva può chiedere un credito d'imposta di 300.000 euro (il 60% della spesa). Il credito viene poi ridotto in proporzione ai fondi disponibili: con un taglio come quello del 2025 (si è arrivati al 75% del richiesto) restano circa 225.000 euro, da usare in F24 per pagare imposte e contributi, anche se l'impresa è in perdita. È il credito d'imposta ZES unica: vale per chi investe almeno 200.000 euro in una struttura produttiva nel Mezzogiorno, nelle Marche, in Umbria o in Abruzzo. Per gli investimenti del 2026 la prenotazione è chiusa dal 1° giugno; ora contano la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2026 e la comunicazione integrativa di gennaio 2027.
Calcola il credito d'imposta ZES unica 2026
| Intensità applicata | - |
| Credito teorico (meno gli altri aiuti) | - |
| Credito con il riparto indicato | - |
Gli immobili contano al massimo quanto i beni strumentali. Dal credito si tolgono gli altri aiuti di Stato sugli stessi beni. Nelle zone di Abruzzo, Marche e Umbria le grandi imprese solo per una nuova attività. Esclusi produzione agricola primaria, pesca, trasporti, energia, siderurgia, banche e assicurazioni.
In breve
- Cos'è: un credito d'imposta, non un bonifico. Si usa in compensazione nel modello F24 (codice tributo 7034) e funziona anche per chi non ha utili.
- Chi: imprese di ogni dimensione, già presenti o che si insediano nelle zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Marche e Umbria.
- Cosa: macchinari, impianti e attrezzature nuovi, terreni e immobili strumentali (questi al massimo per metà del progetto). Il software non è tra le spese ammesse.
- Quanto: dal 15% al 70% della spesa secondo zona e dimensione, poi ridotto dalla percentuale di riparto fissata dall'Agenzia delle Entrate.
- Progetto: almeno 200.000 euro di costo complessivo (comprese le spese non ammesse): sotto 200.000 euro di progetto il credito non spetta. Il credito si calcola su massimo 100 milioni di euro.
- Periodo: investimenti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con una domanda per ogni anno.
- ZES o iperammortamento? Sullo stesso macchinario al Sud il credito ZES si usa in F24 anche in perdita; l'iperammortamento è una deduzione dal reddito e fa risparmiare solo se c'è reddito imponibile.
A chi conviene
Conviene soprattutto a chi ha in programma un investimento importante e ben definito: un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno esistente, una nuova produzione o un cambiamento profondo del processo produttivo. Sono i quattro tipi di "investimento iniziale" previsti dalle regole europee e dal modello di comunicazione. Comprare un macchinario per sostituirne uno vecchio, a parità di produzione, non basta.
Funziona per piccole, medie e grandi imprese, con qualsiasi forma giuridica e regime contabile. Un'impresa con sede al Nord può accedere se l'investimento riguarda una sua struttura produttiva in una zona della ZES unica. Attenzione: in Abruzzo, Marche e Umbria non tutto il territorio è agevolato, ma solo i comuni elencati nella Carta degli aiuti a finalità regionale (elenco nell'allegato 1 delle istruzioni dell'Agenzia, pagine 8-10).
Cosa si può finanziare
La norma (art. 16, comma 2, DL 124/2023) ammette:
- l'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi, destinati a strutture produttive nella ZES;
- l'acquisto di terreni;
- l'acquisto, la costruzione o l'ampliamento di immobili strumentali, effettivamente usati nella struttura produttiva. Gli immobili possono anche essere usati (già utilizzati da altri).
Il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% dell'investimento agevolato. L'Agenzia l'ha chiarito con un esempio (risposta n. 183 dell'8 luglio 2025): con 270.000 euro di macchinari e un immobile da 600.000 euro, l'investimento agevolato è di 540.000 euro (270.000 di macchinari più 270.000 di immobile). Un progetto fatto solo di immobile non è agevolabile.
Esempi di spese ammesse
Se fanno parte di un investimento iniziale e sono nuove:
- una linea di produzione, un centro di lavoro a controllo numerico, una pressa, un robot;
- un impianto di refrigerazione per un'industria alimentare, una linea di imbottigliamento;
- attrezzature di laboratorio, scaffalature e carrelli per un nuovo magazzino;
- il capannone acquistato o costruito per la nuova attività, entro il limite del 50%.
Esempi di spese non ammesse
- beni usati (eccetto gli immobili);
- materiali di consumo, merci e beni destinati alla vendita;
- beni comprati da società controllate o collegate, o a condizioni diverse da quelle di mercato (art. 3 del decreto attuativo della ZES, il DM 17 maggio 2024);
- spese di manutenzione, anche se comprese nel canone di leasing;
- la semplice sostituzione di un macchinario vecchio.
E il software?
Il software non è tra le spese ammesse. La norma e il decreto attuativo elencano solo beni materiali (macchinari, impianti, attrezzature, terreni, immobili). Restano quindi fuori licenze, abbonamenti a piattaforme cloud o SaaS, gestionali ed ERP, software industriali (MES, CAD/CAM), cybersecurity e sistemi di intelligenza artificiale acquistati come software. Alcuni siti scrivono il contrario, ma le fonti ufficiali non lo prevedono.
Due precisazioni pratiche:
- l'hardware (server, computer industriali, sensori, robot) è un bene materiale e può rientrare come attrezzatura, se fa parte del progetto ed è usato nella struttura agevolata;
- il software di controllo venduto insieme alla macchina e compreso nel suo prezzo segue in genere la macchina; se è fatturato a parte, il dubbio è forte.
Per il software la strada giusta è un'altra: l'iperammortamento 2026 (legge 199/2025, commi 427-436) agevola anche software, piattaforme digitali, cloud, cybersecurity e IA elencati nei suoi allegati.
Quanto vale
Il calcolo si fa in due passaggi.
1. L'intensità della zona. È la percentuale massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, riportata nelle istruzioni dell'Agenzia per progetti fino a 50 milioni di euro:
| Zona | Tipo | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa |
|---|---|---|---|---|
| Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | a | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Sardegna, Molise | a | 50% | 40% | 30% |
| Taranto (Fondo per una transizione giusta) | a | 70% | 60% | 50% |
| Sulcis-Iglesiente (Fondo per una transizione giusta) | a | 60% | 50% | 40% |
| Zone ammesse di Abruzzo, Marche, Umbria | c | 35% | 25% | 15% |
Per i progetti sopra 50 milioni le percentuali sono più basse e si usa la formula dell'"importo di aiuto corretto". Per gli investimenti previsti dal Regolamento UE 2024/795 (piattaforma STEP, tecnologie critiche) l'intensità sale di 10 punti nelle zone "a" e di 5 punti nelle zone "c".
2. La percentuale di riparto. Per il 2026 le risorse sono 2,3 miliardi di euro: è il limite di spesa fissato dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 438 a 443, L. 199/2025), che ha prorogato il credito dal 2026 al 2028 (1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028). Se le richieste superano questa cifra, l'Agenzia riduce tutti i crediti con la stessa percentuale. Per il 2025 il credito utilizzabile è stato il 60,3811% del richiesto (provvedimento del 12 dicembre 2025); la legge di bilancio 2026 (comma 448) ha poi aggiunto un contributo aggiuntivo del 14,6189%, portando il totale al 75%, per chi non ha avuto il credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti e ha presentato il modello dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Il contributo aggiuntivo ha un suo codice tributo (7041) e si usa in F24 solo dal 26 maggio al 31 dicembre 2026; base più aggiuntivo non possono superare il credito richiesto con l'integrativa.
La percentuale 2026 non è ancora nota: l'Agenzia la pubblicherà dopo la scadenza delle comunicazioni integrative, a fine gennaio 2027 (legge 199/2025, comma 441).
La formula: credito = (spesa ammessa × intensità della zona − altri aiuti di Stato sugli stessi beni) × percentuale di riparto.
Nelle stime di questo articolo usiamo un riparto del 75%, come quello finale del 2025: è solo un'ipotesi, non una previsione.
Esempi per tipo di impresa
Casi tipo per strutture produttive in una zona della ZES unica, con il riparto al 75%.
Manifattura PMI con capannone: interesse alto. Una media impresa in Puglia (fuori dall'area di Taranto) amplia lo stabilimento con macchinari per 2.000.000 di euro. Intensità 50%: credito richiesto 1.000.000 di euro; con il riparto, circa 750.000 euro in F24.
Artigiano, laboratorio: interesse medio. Un laboratorio in Campania, micro impresa, compra un capannone da 120.000 euro e macchine nuove per 130.000 euro per una nuova produzione. Spesa agevolata 250.000 euro (l'immobile resta sotto la metà): 250.000 × 60% × 75% = circa 112.500 euro. Sotto 200.000 euro di progetto il credito non spetta: per molti artigiani è questo l'ostacolo vero.
Azienda agroalimentare: interesse medio. Un frantoio o una cantina che trasforma prodotti agricoli in Puglia installa una nuova linea di imbottigliamento da 400.000 euro. Usa questo modello (con il codice "casi particolari" previsto per trasformazione e commercializzazione): da piccola impresa, 400.000 × 60% × 75% = circa 180.000 euro. La produzione agricola primaria, la pesca e l'acquacoltura hanno invece un credito separato (art. 16-bis del DL 124/2023), con un altro modello.
Logistica e trasporti: dipende dall'attività. Il trasporto (autotrasporto, trasporto marittimo e aereo) è escluso. Il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti sono invece ammessi dalla norma: un nuovo magazzino con scaffalature, carrelli e impianti può rientrare.
Bar, ristorante, hotel: interesse medio. Un hotel in Sicilia, piccola impresa, costruisce nuove camere (400.000 euro) e compra attrezzature nuove (200.000 euro). Il limite del 50% conta: l'immobile entra solo per 200.000 euro, quindi la spesa agevolata è 400.000 euro. Credito: 400.000 × 60% × 75% = circa 180.000 euro. Rifare gli arredi di camere esistenti, invece, non è un investimento iniziale.
Negozio, commercio al dettaglio: interesse basso. Raramente un negozio arriva a 200.000 euro di beni strumentali nuovi, e rinnovare il punto vendita non è un investimento iniziale. Può valere per l'apertura di un nuovo punto vendita importante, con immobile e attrezzature.
Studio o ufficio di servizi: interesse basso. Computer e mobili da ufficio difficilmente arrivano alla soglia, e il software non conta. Può rientrare l'acquisto e l'allestimento di una nuova sede, ma l'immobile pesa al massimo per metà.
Startup innovativa, impresa digitale: interesse basso. Una startup digitale investe soprattutto in software e persone, che qui non contano. Diventa interessante solo se allestisce un laboratorio o una produzione con beni materiali sopra i 200.000 euro: in quel caso il credito si usa in F24 anche in perdita.
Le tasse sul credito: IRES, IRPEF e IRAP
Né l'art. 16 né il decreto attuativo dicono che il credito è esente, e non abbiamo trovato un chiarimento ufficiale specifico sulla ZES unica. Per il precedente credito per il Mezzogiorno, del tutto simile, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, è un contributo tassabile (circolare 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 6). Secondo la lettura prevalente lo stesso vale per la ZES unica.
In pratica il credito è un contributo in conto impianti: non si tassa tutto nell'anno, ma un po' alla volta, insieme agli ammortamenti del bene (riducendo il costo del bene oppure con i risconti). Le quote di ammortamento restano deducibili.
Esempio. La piccola impresa in Campania dell'apertura compra macchinari per 500.000 euro, ammortizzati al 10% l'anno. Il credito effettivo è di 225.000 euro (ipotesi di riparto al 75%).
- Ogni anno 22.500 euro di credito diventano reddito (o, che è lo stesso, l'ammortamento deducibile scende da 50.000 a 27.500 euro).
- Con IRES al 24% e IRAP al 3,9% (aliquota base, che varia per regione e settore), le imposte in più sono circa 6.280 euro l'anno, circa 62.800 euro in tutto.
- Il vantaggio netto è quindi di circa 162.000 euro, il 32% della spesa, per un'impresa in utile.
Per le società di persone vale lo stesso ragionamento, con l'IRPEF dei soci al posto dell'IRES.
Esempio per una ditta individuale. Un artigiano in Calabria, impresa individuale in contabilità semplificata (piccola impresa), avvia una nuova produzione e compra macchinari nuovi per 220.000 euro, ammortizzati al 10% l'anno. Credito richiesto: 220.000 × 60% = 132.000 euro; con il riparto al 75%, 99.000 euro.
- Il credito si usa in F24 con il codice 7034 anche per lui: può pagare l'IRPEF, l'IVA e i contributi INPS del titolare.
- Ogni anno 9.900 euro di credito diventano reddito (l'ammortamento deducibile scende da 22.000 a 12.100 euro). Si paga l'IRPEF con l'aliquota più alta raggiunta dal titolare; l'IRAP no, perché le persone fisiche non la pagano.
- Con IRPEF al 33% (reddito tra 28.000 e 50.000 euro): circa 3.270 euro l'anno, 32.670 in dieci anni. Vantaggio netto circa 66.300 euro, il 30% della spesa.
- Con IRPEF al 43% (reddito oltre 50.000 euro): circa 4.260 euro l'anno, 42.570 in dieci anni. Vantaggio netto circa 56.400 euro, il 26% della spesa.
Nel conto non ci sono le addizionali regionali e comunali, che aumentano un po' l'imposta.
Si può sommare ad altri aiuti?
Sì, entro limiti precisi (art. 16, comma 5 e art. 7 del decreto attuativo).
- Altri aiuti di Stato e aiuti de minimis sugli stessi costi (bandi regionali a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche): cumulabili, ma il totale non può superare l'intensità massima della zona. Nel modello il credito si calcola così: intensità × costo, meno gli altri aiuti ottenuti o chiesti sugli stessi beni. Esempio: piccola impresa in Puglia, investimento di 400.000 euro, bando regionale di 100.000 euro. Credito ZES: 400.000 × 60% = 240.000, meno 100.000 = 140.000 euro, prima del riparto. Il calcolatore qui sopra ha un campo apposta.
- Misure che non sono aiuti di Stato (agevolazioni fiscali generali, come l'iperammortamento): cumulabili nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, secondo le istruzioni dell'Agenzia. Ogni misura però ha le sue regole di cumulo: per l'iperammortamento 2026 vanno verificate quelle della legge di bilancio, perché il decreto attuativo dell'iperammortamento (7 maggio 2026) non ne parla. Il decreto attuativo della ZES è un altro: il DM 17 maggio 2024, applicato per il 2026-2028 con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026.
- Transizione 5.0: il decreto attuativo richiama le regole di cumulo dell'art. 38, comma 18, del DL 19/2024. Chi ha avuto il credito 5.0 sugli stessi investimenti 2025 non ha avuto il contributo aggiuntivo ZES.
Tutti gli altri aiuti vanno dichiarati nel quadro D del modello.
Come si ottiene, passo per passo
- Avvio del progetto dopo l'entrata in vigore della misura. Serve il rispetto dell'"effetto di incentivazione" europeo: il progetto non deve essere partito (ordini vincolanti compresi) prima del 1° gennaio 2026. L'Agenzia ha confermato che un leasing firmato e consegnato a febbraio 2026, prima della comunicazione, va bene, perché il contratto è successivo al 1° gennaio 2026 (risposta n. 169 del 3 settembre 2026); un contratto firmato nel 2025 resterebbe fuori.
- Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate con il software gratuito: per il 2026 dal 31 marzo al 30 maggio 2026 (slittato al 1° giugno perché il 30 cadeva di sabato), finestra chiusa. Per il 2027 dal 31 marzo al 30 maggio 2027, per il 2028 dal 31 marzo al 30 maggio 2028.
- Realizzazione entro il 31 dicembre dell'anno: per il 2026 entro il 31 dicembre 2026.
- Certificazione delle spese da parte del revisore legale (per chi non ha l'obbligo di revisione, un revisore iscritto al registro).
- Comunicazione integrativa, obbligatoria a pena di decadenza: per il 2026 dal 3 al 17 gennaio 2027 (il 17 è domenica: controllare se l'Agenzia indica un termine diverso). Gli importi non possono superare quelli della comunicazione preventiva.
- Provvedimento sulla percentuale, pochi giorni dopo la scadenza dell'integrativa.
- Utilizzo in F24 con il codice tributo 7034 (anno di riferimento 2026), solo con i servizi telematici dell'Agenzia, dal giorno lavorativo successivo al provvedimento e dopo la ricevuta di riconoscimento del credito. Per leasing e acquisti senza fattura elettronica serve anche l'invio della certificazione entro 30 giorni. Se il credito supera 150.000 euro, si usa dopo i controlli antimafia.
Non valgono i limiti annuali di compensazione (250.000 euro per i crediti agevolativi e il tetto generale delle compensazioni), e il credito va indicato nelle dichiarazioni dei redditi fino a quando non è usato tutto.
Cosa bisogna mantenere per cinque anni
- I beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta dopo l'acquisto; altrimenti il loro costo esce dal calcolo.
- Fino al quinto periodo d'imposta dopo l'entrata in funzione, i beni non possono essere venduti, dismessi, usati per altro o spostati in un'altra struttura; per il leasing vale anche se non si riscatta.
- L'impresa deve mantenere l'attività nella zona per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, a pena di decadenza.
- Il credito usato in più si restituisce entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dell'anno in cui succede il fatto.
Chi non può accedere
In breve, sono esclusi (elenco dell'Agenzia):
- siderurgia, carbone e lignite;
- trasporti e relative infrastrutture (ma non magazzinaggio e supporto ai trasporti);
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e relative infrastrutture;
- banda larga;
- banche, finanziarie e assicurazioni;
- imprese in liquidazione, in scioglimento o in difficoltà;
- produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura, che hanno un credito ZES separato.
Errori da evitare
- Contare sulla percentuale piena. Il valore reale dipende dal riparto: nel 2025 è partito dal 60% del richiesto.
- Dimenticare la comunicazione integrativa di gennaio. Senza, si perde tutto.
- Contare il software nel credito. Per la soglia di 200.000 euro conta il costo complessivo del progetto, comprese le spese non ammesse; ma il credito si calcola solo su macchinari, impianti, attrezzature e immobili.
- Puntare tutto sull'immobile. Conta al massimo quanto i macchinari.
- Dimenticare le imposte sul credito. Va tassato come contributo, insieme agli ammortamenti.
- Sommare un bando regionale senza fare i conti. Il credito ZES si riduce dell'aiuto già ottenuto.
Domande frequenti
Il credito ZES arriva sul conto corrente?
No. È un credito d'imposta: si usa nel modello F24 (codice 7034) per pagare imposte e contributi. Funziona anche per le imprese in perdita.
Posso ancora chiedere il credito per il 2026?
No, la comunicazione preventiva 2026 si è chiusa il 1° giugno 2026. Chi l'ha inviata deve completare gli investimenti entro il 31 dicembre 2026 e inviare l'integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027 (il 17 è domenica: controllare se l'Agenzia indica un termine diverso). Gli altri possono preparare la comunicazione per il 2027 (dal 31 marzo al 30 maggio 2027).
Il software è agevolabile?
No. Sono ammessi solo macchinari, impianti e attrezzature nuovi, terreni e immobili strumentali. Licenze, cloud, gestionali e cybersecurity restano fuori; per questi c'è l'iperammortamento 2026.
Il credito è tassato?
Sì, secondo l'orientamento dell'Agenzia sul precedente credito per il Mezzogiorno (circolare 34/E/2016): concorre al reddito IRES o IRPEF e alla base IRAP come contributo in conto impianti, un po' ogni anno insieme agli ammortamenti.
Quanto vale davvero il credito?
Intensità della zona (dal 15% al 70%) per la percentuale di riparto. La percentuale 2026 sarà pubblicata a fine gennaio 2027; nel 2025, compreso il contributo aggiuntivo, è stata del 75%.
Posso usare il credito ZES per sostituire un macchinario vecchio?
No. Serve un investimento iniziale: nuovo stabilimento, ampliamento, nuova produzione o cambiamento sostanziale del processo produttivo.
Posso sommarlo a un bando regionale a fondo perduto?
Sì, ma il credito ZES si riduce dell'aiuto regionale ottenuto sugli stessi beni, e il totale non può superare l'intensità massima della zona.
Cosa succede se vendo il macchinario o chiudo la sede?
Se il bene viene venduto o spostato prima del quinto periodo d'imposta dopo l'entrata in funzione, il credito si ricalcola e la parte usata in più si restituisce. Se l'attività lascia la zona prima di cinque anni dal completamento, si perde il beneficio.
Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza professionale. L'importo effettivo del credito dipende dalla percentuale di riparto, che per il 2026 sarà nota solo a fine gennaio 2027.
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Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (ZES 2026)
- Normattiva - Art. 16 DL 124/2023
- Normattiva - Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art. 1, commi 438-443 proroga 2026-2028; commi 448-452 contributo aggiuntivo 2025)
- Gazzetta Ufficiale - Decreto 17 maggio 2024 (modalità di accesso al credito ZES)
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30 gennaio 2026
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni comunicazione ZES unica 2026
- Agenzia delle Entrate - Modello comunicazione ZES unica 2026
- Agenzia delle Entrate - Modello comunicazione integrativa ZES unica 2026
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni comunicazione integrativa ZES unica 2026
- Agenzia delle Entrate - Come e quando (finestre 2026-2027)
- Agenzia delle Entrate - Come fruire del credito (codice tributo 7034)
- Agenzia delle Entrate - Chi non può fruire del credito
- Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 169/2026 (effetto di incentivazione)
- Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 183/2025 (limite 50% immobili)
- Agenzia delle Entrate - Circolare 34/E del 3 agosto 2016 (tassazione del credito Mezzogiorno)
- Agenzia delle Entrate - Credito d'imposta aggiuntivo ZES unica 2025
- Dipartimento per il Sud - Credito d'imposta ZES unica
- Politiche di coesione - Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
- MIMIT - Iperammortamento 2026
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