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Software sviluppato su commessa: si possono sommare iperammortamento, credito R&S e patent box?
Aggiornato il · di Redazione bandinQiaro – revisionato da un dottore commercialista · 11 min di lettura
Iperammortamento 2026, credito ricerca e sviluppo e patent box sullo stesso software commissionato a un fornitore: quando si cumulano, requisiti, contratto ed esempio da 100.000 euro.
Un'impresa si fa sviluppare da una software house un programma che diventa suo: un MES per la produzione, un sistema di manutenzione predittiva, una piattaforma di intelligenza artificiale per il controllo qualità. Il costo è di 100.000 euro. Sullo stesso costo può avere l'iperammortamento 2026, il credito d'imposta ricerca e sviluppo e il patent box?
Per legge sì: nessuna delle tre norme vieta di sommarle. Ma i requisiti sono diversi e in parte in conflitto, e l'Agenzia delle Entrate ha già detto che il patent box riduce il credito ricerca e sviluppo. Nella pratica la combinazione piena riesce solo in casi stretti; più spesso se ne ottengono due su tre. Vediamo come impostare il progetto per non perderne nessuna.
In 30 secondi
- Iperammortamento 2026: software nuovo, in una voce dell'allegato V della legge di bilancio 2026, iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e interconnesso. Vale per IRES e IRPEF, non per l'IRAP. Procedura sul portale GSE.
- Credito ricerca e sviluppo (10%): solo se il progetto è vera ricerca e sviluppo (avanzamento rispetto allo stato dell'arte, incertezza tecnologica), svolta dal fornitore su incarico dell'impresa.
- Patent box (110%): solo se l'impresa dirige tecnicamente il progetto e si assume il rischio di insuccesso. Un contratto "chiavi in mano" a prezzo fisso con obbligo di risultato, in linea di principio, non va bene.
- Cumulo: ammesso entro il costo sostenuto. Il patent box riduce la base del credito ricerca e sviluppo; conviene ridurre anche la base dell'iperammortamento.
- Il contratto si imposta prima di firmarlo. Dopo è troppo tardi.
Le tre misure, in breve
| Misura | Cosa dà | Su quali imposte | Requisito decisivo per il software commissionato |
|---|---|---|---|
| Iperammortamento 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) | Costo maggiorato del 180% fino a 2,5 milioni di investimento, deducibile con gli ammortamenti | IRES e IRPEF, non IRAP | Software nuovo dell'allegato V, capitalizzato, interconnesso; comunicazioni al GSE, perizia asseverata (perizia tecnica giurata), certificazione contabile |
| Credito ricerca e sviluppo (L. 160/2019, art. 1, commi 198-209) | Credito d'imposta del 10% della spesa (fino a 5 milioni l'anno), non tassato | Si compensa in F24 | Progetto di vera ricerca e sviluppo secondo il Manuale di Frascati, svolto dal fornitore commissionario |
| Patent box (DL 146/2021, art. 6) | Costi di ricerca e sviluppo maggiorati del 110% | IRES, IRPEF e IRAP | Software protetto da copyright, direzione tecnica e rischio di insuccesso a carico dell'impresa, diritti ceduti all'impresa |
Iperammortamento: il software commissionato va bene?
La legge di bilancio 2026 non distingue tra software comprato, sviluppato su commessa o sviluppato internamente. Per il software su commessa i precedenti sono favorevoli: la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 2017 ammetteva i beni realizzati "mediante contratto di appalto", con il costo considerato sostenuto alla data di ultimazione e accettazione. Il decreto attuativo MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 rinvia alle stesse regole di competenza (art. 109 TUIR).
Le condizioni:
- il software rientra in una voce dell'allegato V (per esempio MES e SCADA, intelligenza artificiale per qualità e manutenzione predittiva, cybersecurity, logistica). Un gestionale amministrativo o un programma da rivendere non rientrano;
- è nuovo: le FAQ del Ministero escludono l'ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente;
- è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali. Gli abbonamenti SaaS non lo sono e il decreto attuativo li ha lasciati fuori; un'estensione al cloud è allo studio, ma oggi non è in norma;
- è interconnesso ed entrato in funzione;
- ci sono perizia asseverata, certificazione contabile e le comunicazioni al GSE nei termini.
La procedura in date. Gli investimenti agevolabili vanno dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La piattaforma GSE è attiva dal 12 giugno 2026 per la comunicazione preventiva; dopo l'esito positivo, entro 60 giorni va inviata la conferma con la prova dell'acconto di almeno il 20% del costo di ciascun bene; poi la comunicazione di completamento, che fa scattare il beneficio nel periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, e una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni anno. Le regole sono state ritoccate dal DL 38/2026 (convertito dalla L. 22 maggio 2026 n. 88).
Lo sviluppo interno è il caso più incerto: la conferma chiede l'acconto del 20% con le fatture, che per un bene costruito in casa non esistono nella stessa forma. Serve un chiarimento del Ministero o del GSE. Approfondimento: Iperammortamento 2026, la guida completa.
Credito ricerca e sviluppo: quando lo sviluppo è "ricerca"
La legge ammette le spese per contratti di ricerca "extra muros", se è il fornitore a svolgere direttamente le attività di ricerca e sviluppo. Con università, enti di ricerca e startup innovative italiane la spesa conta al 150%. Il credito è il 10% della base, al netto di altri contributi ricevuti per le stesse spese. Guida completa: credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Il punto decisivo è che il progetto sia vera ricerca e sviluppo: un avanzamento rispetto allo stato dell'arte, con un'incertezza tecnologica da risolvere. Uno sviluppo software fatto con tecniche note non lo è: l'Agenzia esclude le attività che sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte. Dal 2026 la semplice innovazione tecnologica non dà più credito: la linea dell'innovazione tecnologica (art. 1, commi 201 e 203, L. 160/2019) valeva fino al periodo d'imposta 2025.
Il costo conta per intero nell'anno in cui la prestazione del fornitore è ultimata, anche se il software si ammortizza in più anni. Le quote di ammortamento dello stesso software poi non vanno rimesse nel calcolo: sarebbe contarle due volte. Servono le comunicazioni al Ministero tramite GSE, la certificazione contabile e la relazione tecnica.
Patent box: attenzione al contratto "chiavi in mano"
Il patent box maggiora del 110% i costi di ricerca e sviluppo sul software protetto da copyright (non serve il brevetto). La ricerca si può commissionare a terzi, ma l'Agenzia (circolare 5/E del 2023) pone condizioni severe:
- le attività devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell'impresa;
- il rischio tecnico e finanziario di insuccesso deve restare all'impresa: in linea di principio non sono agevolabili i contratti con obbligo di risultato;
- il contratto deve cedere all'impresa i diritti di sfruttamento economico del software;
- il fornitore non deve essere una società del gruppo e deve stare in Italia, nell'UE o in un Paese che scambia informazioni.
Il software comprato già fatto non rientra: il patent box agevola i costi di ricerca e sviluppo, non il prezzo d'acquisto. Con la registrazione del software alla SIAE si possono recuperare anche i costi di creazione degli anni precedenti (fino a 8 periodi d'imposta, art. 6, comma 10-bis, DL 146/2021), dal periodo d'imposta della registrazione. L'opzione dura 5 anni ed è irrevocabile.
Si possono sommare? Le regole sul cumulo
- Iperammortamento. Cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, se il totale non supera il costo sostenuto; la base di calcolo è al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti. L'unico divieto espresso della legge di bilancio 2026 è con Transizione 5.0.
- Credito ricerca e sviluppo. Cumulabile, se il totale (compreso il vantaggio di non pagarci le tasse) non supera il costo (L. 160/2019, art. 1, comma 204).
- Patent box e credito ricerca e sviluppo. Il vecchio divieto di cumulo è stato abrogato a fine 2021. Però l'Agenzia chiede di ridurre la base del credito del risparmio IRES e IRAP dato dal patent box (circolare 5/E del 2023). La risposta 102 del 2 aprile 2026 ha aggiunto i dettagli operativi: se il credito è già stato usato, la parte in più si restituisce senza sanzioni né interessi, con F24, con lo stesso codice tributo e anno della compensazione, entro il termine del saldo IRES del periodo in cui si dichiara la variazione in diminuzione. Nel caso esaminato era il 30 giugno 2026, termine ormai passato: oggi vale il termine del saldo IRES dell'anno in cui si fa la variazione, con le sue eventuali proroghe (nel 2026, per esempio, i soggetti ISA hanno avuto il rinvio al 20 luglio). Conta anche il beneficio IRAP teorico, a prescindere dall'effettiva fruizione; la restituzione parte dal periodo di registrazione del software alla SIAE. Assonime (circolare 17/2026) contesta questa lettura e vorrebbe la restituzione solo quando il vantaggio patent box si concretizza: oggi però la posizione dell'Agenzia è quella.
- Iperammortamento con gli altri due. Non ci sono ancora chiarimenti ufficiali per il 2026. Per prudenza conviene calcolare l'iperammortamento sul costo al netto del credito ricerca e sviluppo e del risparmio da patent box.
Un esempio con i numeri: software da 100.000 euro
Ipotesi: srl in utile (IRES 24%, IRAP 3,9%), software nuovo dell'allegato V completato nel 2026, progetto di vera ricerca e sviluppo commissionato a una società italiana indipendente, contratto con direzione tecnica e rischio a carico dell'impresa, software registrato alla SIAE nel 2026, nessun contributo a fondo perduto.
| Agevolazione | Calcolo | Risparmio |
|---|---|---|
| Patent box | 100.000 × 110% = 110.000 di deduzione × 27,9% (IRES + IRAP) | circa 30.700 euro |
| Credito ricerca e sviluppo, ridotto per il patent box | (100.000 − 30.690) × 10% | circa 6.900 euro, più circa 1.900 perché non è tassato |
| Iperammortamento, base piena | 100.000 × 180% = 180.000 di deduzione × 24% | circa 43.200 euro, negli anni di ammortamento |
| Iperammortamento, base netta (prudente) | (100.000 − 6.931 − 30.690) = 62.379 × 180% × 24% | circa 26.900 euro |
Totale: circa 82.800 euro con la base piena, circa 66.500 euro con la base netta. In nessun caso si supera il costo di 100.000 euro: il limite del costo non è il problema. Il problema sono i requisiti di ciascuna misura e la riduzione delle basi.
E se la srl è in perdita? Patent box e iperammortamento sono deduzioni: senza reddito imponibile nell'anno non fanno risparmiare imposte subito, ma aumentano la perdita, che si potrà usare negli anni dopo contro i redditi futuri. Il credito ricerca e sviluppo invece si compensa in F24 anche in perdita, per esempio con IVA, ritenute e contributi: per una srl in perdita è l'unica delle tre che dà liquidità subito.
E se è una ditta individuale? Patent box e iperammortamento riducono l'IRPEF del titolare, alla sua aliquota (23%, 33% o 43%, più le addizionali), e non l'IRAP, che le ditte individuali non pagano. Il credito ricerca e sviluppo si usa in F24 anche se la ditta è in perdita.
Come impostare il progetto
Domande frequenti
Posso avere iperammortamento, credito ricerca e sviluppo e patent box sullo stesso software?
Per legge sì, nessuna delle tre norme vieta il cumulo. Servono però i requisiti di tutte e tre: software nuovo dell'allegato V per l'iperammortamento, vera ricerca e sviluppo per il credito, direzione tecnica e rischio a carico dell'impresa per il patent box.
Un software comprato già fatto dà diritto al patent box?
No. Il patent box agevola i costi di ricerca e sviluppo, non il prezzo d'acquisto di un software finito. Un software comprato nuovo e capitalizzato può avere solo l'iperammortamento, se è nell'allegato V.
Il contratto "chiavi in mano" con la software house va bene?
Per l'iperammortamento sì. Per il patent box, in linea di principio no: l'Agenzia esclude i contratti con obbligo di risultato, perché il rischio di insuccesso deve restare all'impresa che commissiona.
Il patent box riduce il credito ricerca e sviluppo?
Sì. L'Agenzia chiede di calcolare il credito sui costi al netto del risparmio IRES e IRAP dato dalla maggiorazione del 110%. Se il credito è già stato usato, la differenza si restituisce con F24, senza sanzioni né interessi, entro il termine del saldo IRES e le sue eventuali proroghe (risposta 102/2026).
Serve il brevetto per il patent box sul software?
No, basta il copyright: il programma deve essere originale. La registrazione alla SIAE serve per recuperare i costi di creazione degli anni precedenti.
L'iperammortamento vale anche per l'IRAP?
No, solo per IRES e IRPEF. Il patent box invece vale anche per l'IRAP; il credito ricerca e sviluppo non è tassato né ai fini IRES né IRAP.
I software in abbonamento (SaaS) hanno l'iperammortamento?
No: il decreto attuativo del 7 maggio 2026 non li ha inclusi. Un'estensione al cloud è stata annunciata come allo studio, ma oggi non c'è.
Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza professionale: le regole sul cumulo per il 2026 non hanno ancora chiarimenti ufficiali specifici e vanno applicate al caso concreto.
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Parole difficili
- IRAP
- Imposta regionale sulle attività produttive: la pagano le società e gli enti, non le imprese individuali.
- perizia asseverata
- Relazione tecnica firmata da un ingegnere o perito iscritto all'albo, che ne risponde anche penalmente: attesta che il bene ha i requisiti richiesti.
Fonti ufficiali
- Normattiva - L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 427-436 (iperammortamento)
- Normattiva - L. 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 198-209 (credito ricerca e sviluppo)
- Normattiva - D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, art. 6 (patent box)
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